Allegato lettera “A” all’atto repertorio n. 24967 raccolta n. 12770
STATUTO ASSOCIAZIONE
“AMICI DEL HOSPICE DI SIENA ONLUS”
Art. 1 Costituzione
1. È costituita l’associazione non lucrativa di utilità sociale denominata Amici dell’Hospice di Siena Onlus, di seguito AHS, con sede in Siena Viale Don Minzoni, 43.
La “AHS” non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale. La durata dell’Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe disposte dall’assemblea dei soci.
Art. 2 Finalità e attività
L’Associazione AHS Onlus è formata da cittadini che vogliono diffondere e promuovere la cultura delle cure palliative nella medicina e nella società. L’associazione è finalizzata all’esclusivo perseguimento di finalità sociale. L’Associazione si impegna nel sostenere la Rete di Cure Palliative tramite varie iniziative, quali:
raccolta di fondi per finanziare parte dei costi sostenuti dalla Azienda Sanitaria di riferimento del territorio di Siena in progetti specifici inerenti Hospice e la rete delle cure palliative o per integrare con professionalità specialistiche l’offerta dei servizi forniti dall’Azienda Sanitaria;
progetti di formazione continua per i sanitari operanti nella rete delle cure palliative;
incontri ed eventi culturali con la popolazione finalizzati anche a promuovere la conoscenza dei servizi disponibili nell’ambito delle cure palliative e le modalità di accesso.
L’Associazione AHS Onlus, si impegna in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico all’uso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale Onlus.
Art. 3 Soggetti aderenti
Sono soggetti aderenti all’Associazione tutti i sottoscrittori dell’atto costitutivo e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. I soci iscritti all’Associazione entro 60= (sessanta) giorni dalla sua costituzione sono considerati soci fondatori a tutti gli effetti. Gli aspiranti soci devono presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento Interno, impegnandosi al regolare versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
recesso volontario;
esclusione;
estinzione dell’Associazione o ente.
Può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo il socio moroso con la quota annuale, il socio che non rispetta il presente statuto o compie atti contrari all’Associazione o lesivi dei suoi interessi.
Art. 3 Diritti e obblighi degli aderenti
Tutti i soggetti aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, ad essere membri degli organi dell’Associazione di cui al successivo articolo 5 e a recedere dall’appartenenza all’Associazione.
I soggetti aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.
Art. 5 Organi
Sono organi dell’Associazione:
l’assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente ed il Vicepresidente;
il Tesoriere;
il Segretario;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 6 Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione. Ogni aderente ha diritto ad un voto.
Essa è convocata dal presidente, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10= (dieci) giorni di preavviso scritto mediante anche l’utilizzo della posta elettronica, specificando l’ordine del giorno.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 10= (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo su proposta del Consiglio Direttivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti su proposta del Consiglio Direttivo;
eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione;
approvare il regolamento per il funzionamento dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 7 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 3= (tre) ad un massimo di 11= (undici) membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, e quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20= (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
assumere il personale;
nominare il Tesoriere e il Segretario;
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Art.8 Presidente
Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, consultato almeno un membro del Consiglio Direttivo, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Art. 9 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio Sindacale è composto da un Sindaco Revisore effettivo e da un Sindaco Revisore supplente che sono nominati dall’Assemblea, durano in carica 3= (tre) anni e sono rieleggibili.
Ha il compito di vigilare sulla gestione dei fondi sociali e su quant’altro demandato allo stesso per legge.
Art. 10 Tesoriere
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, in tempo utile per essere sottoposto al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di aprile;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art. 11 Il Segretario
Il Segretario ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
gestisce il flusso informativo e la comunicazione dell’Associazione.
Art. 12 Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 13 Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative e contributi degli aderenti;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere. Ogni risorsa sarà utilizzata per gli scopi di solidarietà previsti nel presente Statuto. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione dell’attività istituzionale o direttamente connessa, ossia alle attività elencate all’articolo 2 del presente Statuto. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione non sia stabilita per legge, o effettuata a favore di altra Onlus facente parte della medesima struttura unitaria.
Art. 14 Quota sociale
La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 3= (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché lo stato patrimoniale ed il conto economico relativi all’esercizio precedente.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. Il primo esercizio sociale terminerà il 31 dicembre 2016.
Art. 16 Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea, in forma scritta, da uno degli organi o da almeno cinque aderenti.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Art. 17 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad una Onlus di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, modificata dall’art.8 comma 23 del D.L.vo 16/2012, operante nel territorio di Siena, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art.19 Disposizioni transitorie e finali
Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Statuto
Scarica lo statuto
Allegato lettera “A” all’atto repertorio n. 24967 raccolta n. 12770
STATUTO ASSOCIAZIONE
“AMICI DEL HOSPICE DI SIENA ONLUS”
Art. 1 Costituzione
Art. 2 Finalità e attività
L’Associazione AHS Onlus è formata da cittadini che vogliono diffondere e promuovere la cultura delle cure palliative nella medicina e nella società. L’associazione è finalizzata all’esclusivo perseguimento di finalità sociale. L’Associazione si impegna nel sostenere la Rete di Cure Palliative tramite varie iniziative, quali:
L’Associazione AHS Onlus, si impegna in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico all’uso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale Onlus.
Art. 3 Soggetti aderenti
Sono soggetti aderenti all’Associazione tutti i sottoscrittori dell’atto costitutivo e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. I soci iscritti all’Associazione entro 60= (sessanta) giorni dalla sua costituzione sono considerati soci fondatori a tutti gli effetti. Gli aspiranti soci devono presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento Interno, impegnandosi al regolare versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
Può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo il socio moroso con la quota annuale, il socio che non rispetta il presente statuto o compie atti contrari all’Associazione o lesivi dei suoi interessi.
Art. 3 Diritti e obblighi degli aderenti
Art. 5 Organi
Sono organi dell’Associazione:
Art. 6 Assemblea
Art. 7 Consiglio Direttivo
Art.8 Presidente
Art. 9 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 10 Tesoriere
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
Art. 11 Il Segretario
Il Segretario ha i seguenti compiti:
Art. 12 Gratuità e durata delle cariche
Art. 13 Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere. Ogni risorsa sarà utilizzata per gli scopi di solidarietà previsti nel presente Statuto. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione dell’attività istituzionale o direttamente connessa, ossia alle attività elencate all’articolo 2 del presente Statuto. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione non sia stabilita per legge, o effettuata a favore di altra Onlus facente parte della medesima struttura unitaria.
Art. 14 Quota sociale
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 Bilancio
Art. 16 Modifiche allo statuto
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Art. 17 Scioglimento
Art. 18 Norma di rinvio
Art.19 Disposizioni transitorie e finali
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